1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
2. Due
persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile
mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla
presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale
di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile
tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti
per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa,
il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione
dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo
finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in
giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'
articolo 87, primo comma, del codice civile;
non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso
sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un
contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto
soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o
secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è
pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La
sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la
nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione
civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile,
può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile
costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere
impugnata finchè dura l'assenza.
7. L'unione civile può essere
impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause
esterne alla parte stessa.
Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato
per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale
su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta
se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o
le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto
l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute
presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non
avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e
purché l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
8. La
parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile
dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile,
tale questione deve essere preventivamente giudicata.
9. L'unione
civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo
documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i
dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e
della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei
testimoni.
10. Mediante
dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire
di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può
anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso,
facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
11. Con
la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le
parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;
dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e
materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
12. Le
parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.
13. Il
regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla
comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e
capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile.
Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla
legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di
cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile.
14. Quando
la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il
giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei
provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.
15. Nella
scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce,
ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche
dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di
revoca quando ne cessa la causa.
16. La
violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione
civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di
lui.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
20. Al
solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il
pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra
persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei
contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di
cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle
parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le
disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal
titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo
del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
24. L'unione
civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche
disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello
stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile
è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà
di scioglimento dell'unione.
25. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto,
settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10
secondo comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (1) (2)
26. La
sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo
scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. ((3))
27. Alla
rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato
la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti
civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di
cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso
sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della
presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in
materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione
della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello
stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o
altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni
normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti.
29. I
decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno
schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi,
entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può
essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il
termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28,
quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi
alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per
materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura
prevista nei commi 29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
34. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni
transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Ai
fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per
«conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma
restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla
dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
39. In
caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto
reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni
personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste
per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e
le celebrazioni funerarie.
41. La
designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e
autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza
di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile,
in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il
convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella
stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a
due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino
figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha
diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un
periodo non inferiore a tre anni.
43. Il
diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente
superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o
in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei
casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di
locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha
facoltà di succedergli nel contratto.
45. Nel
caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o
causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di
edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a
parità di condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che
presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro
convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare
ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda,
anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il
diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un
rapporto di società o di lavoro subordinato».
48. Il
convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o
amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata
interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
49. In
caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di
un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte
superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I
conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali
relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto
di convivenza.
51. Il
contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione
sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o
scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un
avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e
all'ordine pubblico.
52. Ai
fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto
l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai
sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a
trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per
l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50
reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale
sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il
contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle
necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e
alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile.
54. Il
regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere
modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le
modalità di cui al comma 51.
55. Il
trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di
convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche
non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti
del contratto di convivenza.
56. Il
contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o
condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni,
questi si hanno per non apposti.
57. II contratto di convivenza è
affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi
abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
58. Gli
effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del
procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o
di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La
risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per
recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51.
Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53,
lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua
risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione
III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di
trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal
contratto di convivenza.
61. Nel
caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il
professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che
agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro
contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la
casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la
dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine,
non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare
l'abitazione.
62. Nel
caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha
contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro
contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il
contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel
caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o
gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista
che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto
dell'atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto
di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo
all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza
si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di
diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è
prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
65. In
caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il
diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti
qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un
periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura
determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
66. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati
complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni
di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8
milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno
2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro
per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3
milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per
l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di
euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni
di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e
a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati
comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura
previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente
articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella
misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di
parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.