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A chi è rivolto

La convivenza di fatto è disciplinata dall'art. 76/2016 ed è un contratto stipulato tra due persone che attualmente già convivono (hanno la residenza) nella stessa abitazione. I conviventi di fatto, solo a seguito di stipula di un regolare contratto con il tramite di un avvocato o di un notaio, hanno gli stessi diritti dei coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, in caso di malattia o di ricovero in ospedale/case di cura, in caso di morte, in ordine ai diritti sul lavoro e sulle questioni patrimoniali.
Possono accedere al registro delle Coppie di fatto due conviventi che abbiano gli stessi requisiti per il matrimonio, quindi un uomo e una donna liberi da vincoli matrimoniali e che non siano parenti, affini, o legati da vincoli di adozione o tutela.

Come fare

Presentare una richiesta ad un avvocato o ad un notaio che trasmetterà successivamente il contratto registrato al Comune.
NB: è possibile registrare la convivenza di fatto in Comune senza un contratto stipulato da un professionista, ma in questo caso non si hanno le tutele legali che si avrebbero con il contratto, e non sarebbero validi legalmente eventuali accordi patrimoniali.

Cosa serve

Contratto stipulato con avvocato o notaio, o scrittura privata, autenticata da un avvocato o da un notaio.

Cosa si ottiene

Contratto di convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Nessuna

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76.htm [.htm 128,54 Kb - 09/03/2026]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/03/2026 16:19:29

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